La pronuncia in commento prende le mosse da un ricorso per cassazione avanzato da un datore di lavoro che, condannato in primo e secondo grado per l’infortunio occorso ad un suo dipendente, aveva sostenuto di non poter essere giudicato colpevole stante la circostanza per cui anche lui, al pari degli altri lavoratori, era stato esposto allo stesso medesimo rischio concretizzatosi.
Nel rigettare la censura difensiva, la Quarta Sezione della Suprema Corte di Cassazione ha ribadito come, per il dettato della normativa prevenzionistica e per la costante giurisprudenza, la circostanza che il datore di lavoro operi in prima persona e sottoponga se stesso al rischio derivante dall’omessa predisposizione di misure di prevenzione, non muta i suoi doveri nei confronti della sicurezza dei lavoratori da lui dipendenti.
Sotto altro punto di vista, la Corte ha sostenuto come – pur in assenza di una specifica previsione del rischio specifico all’interno del Documento di Valutazione dei Rischi di cui all’art. 28 D.lgs. 81/2008 – il datore di lavoro è comunque tenuto, in concreto, ad adottare le opportune misure di sicurezza volte ad inibire il concretizzarsi del rischio così supplendo al deficit di previsione anticipata.
Cass. Pen., Sez. IV, 3 Febbraio 2021 – Ud. del 13.01.2020 – n. 4075