La pronuncia in commento si inserisce nel solco delle recentissime decisioni emesse dalla Suprema Corte di Cassazione a mezzo della quali la stessa è giunta a sostenere l’irrilevanza della sistematicità delle violazioni presupposto ai fini della dichiarazione di sussistenza dell’elemento oggettivo delle responsabilità amministrativa da reato dell’ente, rectius quello dell’interesse.
Con la pronuncia in commento, la Quarta Sezione della Corte ha, invero, esteso la portata applicativa del suddetto principio di diritto anche all’alternativo requisito del vantaggio. Si è, infatti, sostenuto come anche rispetto a tale elemento, l’eventuale sistematicità della violazioni possa assumere rilevanza esclusivamente sul piano probatorio ma non certo costituire presupposto imprenscindibile per la configurabilità del vantaggio richiesto dalla norma di legge.
Ciononostante – prosegue la Corte – al fine di evitare quasivoglia automatismo nella declaratoria di responsabilità dell’ente, facendo ciò discendere dalla mera sussistenza di una violazione, fermi restando gli ulteriori requisiti di legge, il giudice può legittimamente giungere ad una condanna della persona giuridica allorquando:
– anche sulla scorta della pluralità delle violazioni, si ritenga che il comportamento illecito sia frutto di una precisa e consapevole politica aziendale volta alla massimizzazione del guadagni;
– in caso di occasionalità della condotta rilevante ai sensi del D.lgs. 231/2001, si sostenga che il soggetto persona fisica abbia agito perseguendo finalisticamente l’interesse dell’ente;
– in caso di occasionalità della condotta, e in assenza del requisito dell’interesse dell’ente, si provi che quest’ultimo ha ottenuto un vantaggio non irrisorio, facendo prevalere le esigenze di profitto su quelle di tutela e salvaguardia della salute e sicurezza dei lavoratori. Tale accertamento non può essere fatto discendere dalla mera sussistenza della violazione presupposto contestata ma deve essere adeguatamente provato e motivato, anche sulla scorta di presunzioni.
Cass., Sez. IV Pen., 08 Giugno 2021 n. 22256 Pres. P. Piccialli Rel. P. Proto Pisani