Come noto, la disposizione richiamata legittima la riduzione da un terzo alla metà della sanzione amministrativa irrogabile all’ente ogniqualvolta questo abbia risarcito integralmente il danno ed eliminato le conseguente dannose o pericolose del reato «ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso».
A detta della difesa del ricorrente, tale ultima espressione dovrebbe essere riferita ad entrambe le condotte imposte dal legislatore ai fini della concessione del beneficio così da potersi dire soddisfatta la condizione di legge anche nei casi in cui il risarcimento intervenuto sia stato soltanto parziale, come nel caso di specie.
Di avviso contrario la Suprema Corte di Cassazione.
Con specifico riferimento alla prescrizione dell’intervenuta eliminazione delle conseguenze pregiudizievoli del reato, la Quarta Sezione evidenzia come la condizione sia stata imposta dal legislatore avendo riguardo a tutti i reati ricompresi nel catalogo di quelli idonei a giustificare una responsabilità amministrativa da reato degli enti. Fra questi, però, vi sono alcuni illeciti per i quali l’elisione del danno o pericolo cagionato non può essere mai integrale: si pensi, a titolo esemplificativo, ai casi in cui le conseguenze prodottesi abbiano assunto una portata tale da porsi fuori dalla sfera di controllo dell’ente (così nel reato di falsità di monete ove l’immissione in circolazione delle stesse rende evidetemente difficoltoso, se non impossibile, l’eliminazione delle conseguenze del reato). Ecco che allora, è in questi casi che assume rilevanza l’espressione di cui si discorre in quanto idonea a consentire all’ente di beneficiare comunque della circostanza attenuante allorquando lo stesso ponga in essere un comportamento positivo quantomeno funzionale alla rimozione degli esiti lesivi dell’azione.
Di converso, risarcire il danno significa ristorare integralmente il soggetto leso per i pregiudizi subiti e tale situazione è sempre attuabile.
Pertanto, con la disposizione in esame il legislatore ha ammesso una riduzione della pena al ricorrere di tre simultanee condizioni: a) il risarimento integrale del danno, sempre possibile; b) l’eliminazione totale, ovvero quando non attuabile, parziale, delle conseguenze negative del reato; c) e, infine, l’adozione e l’attuazione di un modello organizzativo idoneo ad impedire la realizzazione di reati della stessa specie di quello realizzatosi.
Cass., Sez. IV Pen., 01 Giugno 2021 n. 21522 Pres. C. Menichetti Rel. M. Nardin