Fra le altre, nel proprio ricorso per cassazione, la difesa si doleva della violazione del principio del ne bis in idem, essendo intervenuta condanna per il reato di omissione colposa di cautele, integrato dalla medesima condotta che aveva dato luogo alla contestazione di plurime contravvenzioni del Testo Unico Sicurezza, tutte definite tramite accesso alla procedura amministrativa di cui all’art. 20 D.lgs. 758/1992.
Per quanto di interesse, la Quarta Sezione della Suprema Corte di Cassazione – dapprima richiamando l’orientamento della giurisprudenza costituzionale e sovranazianale in tema di ne bis in idem – è giunta ad affermare come, sebbene comune sia la condotta caratterizzante il reato di cui all’art. 451 c.p. e le contravvenzioni di cui al D.lgs. 81/2008, comunque le imputazioni non possono dirsi costituire medesimo fatto, tale circostanza ricorrendo «quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona». Ciò non avviene nel caso di specie ove, mentre le contravvenzioni costituiscono reati di mera condotta, l’omissione colposa di cautele comprende, tra i suoi elementi costitutivi, anche l’evento di pericolo di disastro o infortunio che da quelle omissioni deriva.
Cass., Sez. IV Pen., 01 Giugno 2021 n. 21522 Pres. C. Menichetti Rel. M. Nardin