News Sicurezza – Nelle società di capitali di piccole o medie dimensioni, la qualifica di datore di lavoro incombe su tutti i membri del C.d.a.

In premessa, la Suprema Corte di Cassazione, nella pronuncia in commento, ha richiamato il proprio consolidato orientamento in virtù del quale se, in linea teorica, all’interno delle società di capitali, la qualifica di datore di lavoro deve essere riconosciuta in capo a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, cionondimeno – nelle realtà più articolate e di più rilevanti dimensioni – l’individuazione della citata figura di garanzia non deve essere fatta discendere dal mero dato formale allorquando l’intero organo gestionale abbia assegnato ad alcuni suoi consiglieri specifici obblighi prevenzionistici.

In tal direzione, infatti, spingerebbe lo stesso tenore letterale dell’art. 2 comma 1° lett. b) D.lgs. 81/2008 il quale ascrive la qualifica di datore di lavoro al «soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, [al] soggetto che secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa». Altrimenti detto, lo stesso legislatore radica l’assunzione della posizione datoriale non solo all’investitura formale ma anche all’esercizio effettivo di determinati poteri.

Ma se il principio di diritto anzidetto assume rilevanza all’intero delle organizzazioni imprenditoriali più complesse – ove la allocazione di funzioni differenziate e, conseguentemente, la distinzione fra ambiti gestori è strettamente funzionale al raggiungimento degli scopi dell’azienda – a detta della Quarta Sezione, altrettanto non può affermarsi con riferimento alle società di capitali di piccole e medie dimensioni ove un simile approccio, ingiustificato in un’ottica strategica dell’ente, finiribbe per esonerare taluni componenti del Consiglio di Amministrazione dall’adempimento degli obblighi prevenzionistici senza che ciò corrisponda ad interessi organizzativi del potere gestorio.

Cass., Sez. IV Pen., 01 Giugno 2021 n. 21522 Pres. C. Menichetti Rel. M. Nardin