News Ambiente – Il Ministero della Transizione Ecologica ha emesso una nota di chiarimento in punto all’obbligo di etichettatura ambientale di cui all’art. 219 comma 5° D.lgs. 152/2006

In premessa, si rappresenti come l’art. 39 comma 1ter D.L. 41/2021, così come modificato in sede di conversione dalla L. 69/2021, abbia integralmente sostituito la disposizione di cui all’art. 15 D.L. 183/2020, prevedendo: a) la sospensione dell’applicazione dell’intera previsione cui all’art. 219 comma 5° D.lgs. 152/2006 (e non più esclusivamente della prima parte del comma citato) sino al 31 Dicembre 2021; b) la possibilità di commercializzare, fino ad esaurimento scorte, tutti i prodotti che, privi dei requisiti ora imposti dalla legge, siano immessi sul mercato o etichettati al 01 Gennaio 2022. Ciononostante, visti i numerosi dubbi interpretati sorti già all’indomani dell’introduzione dell’obbligo di etichettatura ambientale  – la cui applicazione, si ripete, è ora temporaneamente sospesa – il Ministero della Transazione Ecologica ha, con propria nota n. 52445 del 17.05.2021, fornito alcuni utili chiarimenti in materia.

In primo luogo, si è sostenuto come l’obbligo di cui si discorre ricada tanto sui produttori quanto sugli utilizzatori di imballaggi e purché questi ultimi siano immessi al consumo sul territorio nazionale ovvero i prodotti riempiti e importati in Italia. In assenza di una normativa armonizzata in sede europea in punto alla tipologia di informazioni da prevedere con l’etichettatura, infatti, il Ministero ha ritenuto «opportuno escludere dall’obbligo di etichettatura gli imballaggi destinati a Paesi Terzi, che dovranno pertanto sottostare alle normative specifiche del Paese di destino» e «essere [..] accompagnati da idonea documentazione che ne attesti la destinazione, oppure da documenti di trasporto e/o schede tecniche che riportino le informazioni di composizione».

In secondo luogo, sono state dettate prescrizioni particolari per specifiche tipologie di imballaggi.

Con riferimento agli imballaggi neutri, in specie quelli da trasporto, l’obbligo di identificazione del materiale di composizione si è ritenuto possa essere soddisfatto mediante l’inserimento di tali informazioni sui documenti di trasporto che accompagnano la merce o su altri supporti esterni, anche digitali. In ordine ai preicarti e agli imballaggi a peso variabile, invece, si è affermato come l’obbligo di legge possa essere assolto mediante inserimento delle informazioni in schede informative rese disponibili ai consumatori finali presso i punti vendita ovvero nei siti internet con schede standard predefinite. Parimenti circa gli imballaggi di piccole dimensioni, multilingua e di importazione rispetto ai quali si è incentivato il ricorso a strumenti digitali e, ove non possibile, all’inserimento delle informazioni sui siti internet.

In ogni caso, il Ministero ha consentito di privilegiare strumenti di digitalizzazione delle informazioni.

Nota di chiarimento del Ministero della Transazione Ecologica n. 52445 del 17/05/2021 avente ad oggetto “D.lgs. 3 settembre 2020 n. 116. Chiarimenti sull’etichettatura ambientale degli imballaggi di cui all’art. 219, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”