News Ambiente – L’art. 29-quattuordecies comma 3° lett. a) D.lgs. 152/2006 punisce qualsiasi scarico, anche indiretto, nelle matrici ambientali di aria, acqua e suolo

La sentenza di condanna impugnata aveva visto addebitare all’imputato il reato di cui all’art. 29-quattuordecies comma 3° lett. a) D.lgs. 152/2006 per aver lo stesso non ottemperato alle prescrizioni A.I.A. inerenti ai limiti di emissione di talune sostanze tassativamente determinate nell’effettuazione di uno scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali. La difesa, però, censurava la qualificazione giuridica del reato ritenendo che la norma contestata facesse esclusivamente riferimento all’emissioni in atmosfera.

Di avviso contrario la Suprema Corte di Cassazione la quale, nella pronuncia in commento, ha ritenuto che la nozione di “emissione” debba essere ricavata dall’art. 5 comma 1° lett. i-septies) D.lgs. 152/2006 e che tale debba, pertanto, considerarsi «lo scarico diretto o indiretto, da fonti puntiformi o diffuse dell’impianto, opera o infrastruttura, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore, agenti fisici o chimici, radiazioni, nell’aria, nell’acqua ovvero nel suolo». Ne deriva che la disposizione di cui all’art. 29-quattuordecies comma 3° lett. a) D.lgs. 152/2006 è volta a punire chiunque, in sede di attività di controllo, si accerti aver superato, al di fuori dei margini di tollerabilità, i valori limite di emissione in acqua, aria e suolo previsti dall’autorizzazione integrata ambientale.

Cass., Sez. III Pen., dep. 11 Maggio 2021 n. 18145 Pres. G. Lapalorcia Rel. S. Corbetta