News Ambiente – Il produttore/detentore dei rifiuti risponde, in concorso con il trasportatore, del reato di trasporto in assenza di formulario

Con proprio ricorso, la difesa lamentava – tra le altre – l’erroneità delle pronunce di merito per aver le stesse ritenuto configurabile a carico del produttore del rifiuto il reato di cui agli artt. 193 e 258 comma 4° D.lgs. 152/2006 inerente al trasporto di rifiuti in assenza di formulario. A parere del ricorrente, i giudici avevano, da un lato, erroneamente interpretato il principio di diritto statuito nella sentenza n. 20862/2009, in forza del quale anche il produttore dei rifiuti è tenuto a compilare il formulario di trasporto, indebitamente equiparando la fattispecie di trasporto con F.I.R. incompleto o inesatto con quella di trasporto in assenza tout court di quest’ultimo. Dall’altro, poi, si sosteneva che i giudicanti avessero operato un’illegittima analogia in malam partem del precetto sanzionatorio, legislativamente volto a punire la condotta di colui che effettua il trasporto in assenza di idonea documentazione.

Invero, nella pronuncia in commento, la Suprema Corte di Cassazione – richiamando a sostegno delle proprie posizioni gli artt. 188, 193 e 258 del Testo Unico Ambientale nonché l’orientamento giurisprudenziale maturato sul tema tanto in seno alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea quanto dinanzi alle proprie sezioni (tra cui assume rilievo la citata sentenza n. 20862/2009) – è giunta ad affermare come il produttore/detentore dei rifiuti sia soggetto che, al pari del trasportatore, è chiamato dalla stessa normativa a provvedere alla compilazione e sottoscrizione del formulario di talché, in caso di omissione, lo stesso risponde dell’illecito amministrativo avendone integrato la condotta tipica e non in qualità di soggetto esterno alla fattispecie, tenuto ad obblighi di sorveglianza.

Ai fini della dichiarazione di responsabilità, in altri termini, non è stata operata alcuna illegittima analogia, potendo il produttore/detentore dei rifiuti essere chiamato a rispondere del reato di cui agli artt. 193 e 258 D.lgs. 152/2006, in concorso con il trasportatore, proprio a norma dello stesso precetto di legge nonché – ad abundantiam – del  disposto di cui all’art. 5 L. 689/1981.

Cass. Civ., Sez. II, Ord. del 21 Aprile 2022 – Ud. del 27 Gennaio 2022 – n. 12774 Pres. F. Manna Rel. R. Giannaccari.

Cass. Civ., Sez. II, Ord. del 29 Aprile 2022 – Ud. del 27 Gennaio 2022 – n. 13580 Pres. F. Manna Rel. R. Giannaccari.