News Ambiente – La sola mancata indicazione della classe di rischio del rifiuto all’interno del registro di carico e scarico allorquando suddetta informazione sia rinvenibile nei FIR integra il reato di cui all’art. 258 comma 5° D.lgs. 152/2006

Il caso di specie prende le mosse dall’emissione di un’ordinanza-ingiunzione di pagamento a carico dei ricorrenti per aver gli stessi tenuto in maniera incompleta il registro di carico e scarico rifiuti – mancando di ivi indicare la relativa classe di rischio – con conseguente configurabilità dell’illecito amministrativo di cui all’art. 258 comma 2° TUA.

Con opposizione prima e appello poi, gli ingiunti avevano sostenuto che l’omissione anzidetta, a fronte di una restante generale puntuale compilazione del registro e di una possibilità di rinvenire il dato mancante all’interno del FIR, dovesse al più configuare l’ipotesi di cui all’art. 258 comma 5° D.lgs. 152/2006, trattandosi di violazione soltanto formale della previsione di cui all’art. 190 medesimo Decreto.

La Corte d’appello aveva rigettato la censura sostenendo, contrariamente, la natura sostanziale della violazione e richiamando, a sostegno delle proprie conclusioni, precedenti giurisprudenziali di legittimità asseritamente idonei a comprovare l’impossibilità di sopperire all’incompletezza descrittiva del registro di carico e scarico per relationem, attraverso il richiamo ad altra documentazione.

Con autonomi motivi di ricorso per cassazione, la difesa aveva criticato gli assunti del giudice di merito ribadendo la natura meramente formale della violazione e sottolineando come i precedenti richiamati non fossero conferenti al caso di specie, occupandosi di situazioni fattuali in cui la registrazione non era stata incompleta ma, del tutto, mancante.

Dello stesso avviso la Suprema Corte di Cassazione nella pronuncia in commento ove la stessa ha chiarito che la mancata indicazione della classe di rischio del rifiuto nel registro di carico e scarico – puntualmente compilato in tutte le altre sue parti – nei casi in cui suddetta informazione possa essere ricavata dai rispettivi formulari, non può integrare la violazione di cui all’art. 258 comma 2° D.lgs. 152/2006 ma che, di converso, ammetta l’applicabilità della disciplina di favore di cui al successivo comma quinto. I precedenti richiamati dal giudice d’appello, infatti, da un lato, riguardano ipotesi di mancata registrazione e, dall’altro, si inseriscono nel solco temporale di vigenza del Decreto Ronchi il cui art. 52 non può dirsi pienamente corrispondente all’attuale formulazione dell’art. 258 del Testo Unico Ambientale.

La normativa ora vigente, in altri termini, punisce con l’illecito amministrativo di cui all’art. 258 comma 2° D.lgs. 152/2006 i soggetti che, pur adempiendo all’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico, non lo aggiornino, omettendo di registrare talune operazioni; il successivo comma 5°, invece, sanziona più lievamente coloro che, tenendo il registro e regolarmente aggiornandolo, forniscano informazioni incomplete, recuperabili per relationem da altra documentazione.

Cass. Civ., Sez. VI, Ord. del 12 Maggio 2022 – Ud. del 29 Aprile 2022 – n. 15184 Pres. L. G. Lombardo Rel. M. Criscuolo.