News 231/2001 – La sentenza di condanna pronunciata a carico della persona fisica per cui si sia proceduto separatamente non fa stato nei confronti dell’ente

In premessa, la Corte richiama il proprio precedente giurisprudenziale in forza del quale la separazione della posizione processuale dell’imputato rispetto a quella dell’ente – dovuta alla scelta del primo di optare per un rito speciale – non incide in alcun modo sull’imputazione e conseguente dichiarazione di responsabilità del secondo né riduce l’ambito di cognizione di merito del giudice chiamato a valutare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell’illecito amministrativo da reato, tra i quali l’accertamento del reato ne è uno.

Parimenti – ricorda sempre la Terza Sezione – l’autonomia della cognizione giudiziale è stata ribadita anche nei casi di assoluzione della persona fisica asserita autrice del reato presupposto.

Dati questi approdi ermeneutici ormai consolidati, afferma la Corte, nella sentenza in commento, come la suddetta autonomia di cognizione debba essere sostenuta anche nei casi in cui l’imputato sia stato condannato all’esito di un giudizio altro e separato da quello promosso nei confronti dell’ente.

Ed infatti, sebbene il Decreto Legislativo miri ad assicurare il più possibile il simultaneus processus, nulla dice in ordine all’efficacia delle sentenze irrevocabili pronunciate a carico della persona fisica e/o dell’ente rispetto alla posizione altrui.

Inoltre, le norme sull’efficacia del giudicato di cui agli artt. 651 e ss. c.p.p., applicabili al caso di specie in virtù del disposto di cui all’art. 34 D.lgs. 231/2001, riconoscono all’esecutiva sentenza di condanna emessa nei confronti di un soggetto di spiegare forza vincolante rispetto alla posizione di un’altra parte processuale solo in relazione a vicende diverse da quella in parola (e, in particolare, nei giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno ovvero nel procedimento disciplinare) e soltanto con riferimento a soggetti che, in ogni caso, abbiano potuto esercitare compiutamente il loro diritto di difesa all’interno del processo.

D’altro canto, in ultimo, il principio sostenuto dalla Corte pare giustificato anche da una ragione di tipo sistematico: negare l’efficacia di giudicato della sentenza penale a carico dell’imputato persona fisica rispetto alla posizione dell’ente è strumentale a garantire ad ambo le parti la possibilità di esercitare il loro diritto di difesa nel modo più ampio possibile, senza subire limitazioni alcune derivanti delle scelte processuali poste in essere dall’altro soggetto.

In questa prospettiva, la sentenza di condanna pronunciata nei confronti dell’imputato per il quale si  proceduto separatamente potrà entrare a far parte del compendio probatorio a carico dell’ente nei limiti e nelle forme di cui all’art. 238 e 238bis c.p.p.

Cass. Pen., Sez. III, 26 Maggio 2022 – Ud. del 24.03.2022 – n. 20559 Pres. L. Ramacci Rel. A. Corbo.