News Sicurezza – A date condizioni, il conferimento da parte del datore di lavoro di una specifica consulenza in materia di sicurezza potrebbe essere idoneo ad escluderne la colpa

In accoglimento del relativo motivo di censura, la Quarta Sezione della Suprema Corte di Cassazione è giunta a ribadire come il conferimento di una specifica attività di consulenza in materia di sicurezza sul lavoro – sebbene non sia idonea ad integrare una valida delega di funzioni con conseguente trasferimento della posizione di garanzia datoriale – costituisca profilo, a determinate condizioni, in grado di incidere sull’elemento soggettivo colposo rimproverabile all’agente ed, in specie, sull’esigibilità del comportamento alternativo lecito da parte dell’imputato.

Ricorda, infatti, la Corte come la colpa si componga di due versanti: l’uno oggettivo, connesso all’effettiva violazione di una regola cautelare; e l’altro soggettivo, connesso alla concreta possibilità dell’agente di conformarsi a suddetta regola.

Sotto tale ultimo aspetto, a parere del giudice di legittimità, la Corte d’Appello aveva dichiarato la responsabilità del datore di lavoro sulla scorta del mero nesso causale tra l’evento lesivo e la ritenuta omessa messa a disposizione di idonei dispositivi di protezione individuale; invero, sarebbe stato opportuno – al fine di scongiurare un’imputazione per responsabilità oggettiva del garante – valutare l’incidenza di detta attività di consulenza sulla capacità del datore di lavoro di conoscere i D.P.I. più opportuni da adottarsi nel caso concreto. In particoalre, il giudice di merito avrebbe dovuto verificare l’effettiva esperienza e specializzazione della ditta incaricata dell’attività di consulenza, l’ampiezza e specificità dell’attività a questi richiesta nonché la complessità della scelta degli specifici d.p.i. al fine di poter dedurre la concreta conoscenza o conoscibilità di questi da parte dell’agente e, conseguentemente, l’esigibilità del rispetto della regola cautelare imposta dall’art. 18 D.lgs. 81/2008.

Cass. Pen., Sez. IV, 10 Giugno 2022 – Ud. del 13.04.2022 – n. 22628 Pres. S. Dovere Rel. F. Antezza.