Nella pronuncia in commento, la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito come l’omessa redazione e/o aggiornamento del Documento di valutazione dei rischi costituisca, fuor di dubbio, violazione della normativa antinfortunistica, punita a norma dell’art. 55 D.lgs. 81/2008; ciononostante, salvo casi del tutto peculiari, tale circostanza non assume rilievo causale rispetto al fatto tipico di lesioni personali colpose e/o omicidio colposo, aggravati dalla violazioni del Testo Unico Sicurezza, in quanto, sul piano giuridico, tali eventi sono sempre teleologicamente connessi alla mancata adozione di una misura di prevenzione che, allorquando adottata, avrebbe impedito l’esito infausto.
In questa prospettiva, la mancata elaborazione e/o aggiornamento del D.V.R. può costituire solo una premessa fattuale rispetto alla successiva accertata sussistenza di un’omissione circa l’adozione della misura antinfortunistica che secondo la migliore esperienza, tecnica e scienza di un dato momento sarebbe stata doverosa ed idonea ad impedire l’evento lesivo. Questa. inoltre, deve essere espressamente individuata dal giudice in sentenza.
Cass. Pen., Sez. IV, 15 Luglio 2022 – Ud. del 13.04.2022 – n. 27583 Pres. e Rel. D. Salvatore.