News Ambiente – Dal 1° Luglio 2022 è in vigore il Documento Unico di trasporto, adottato in attuazione dell’art. 230 comma 5° D.lgs. 152/2006

Si rammenti, in premessa, come la disposizione citata, nel testo attualmente vigente e così sostituito ad opera dell’art. 35 comma 1 lett. e-bis) D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021, ammetta la possibilità che la raccolta ed il trasporto dei rifiuti provenienti da attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie, siano esse pubbliche o asservite a edifici privati, possano essere accompagnati da un unico documento di trasporto in luogo del tradizionale formulario di identificazione.

Il modello del succitato Documento è stato adottato, in ottemperanza alla legge, dall’Albo dei Gestori Ambientali con Deliberazione n. 14 del 21 Dicembre 2021, la cui entrata in vigore – originariamente fissata alla data del 30 Aprile 2022 – è stata successivamente posticipata, con Delibera n. 4 del 21 Aprile 2022, al 1° Luglio 2022. Ciononostante, il modello predisposto è stato reso disponibile sul portale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali già a partire dal 01 Giugno 2022 al fine di consentirne un periodo di sperimentazione, finalizzato a verificarne la funzionalità e la fruibilità da parte delle imprese.

Cessato il periodo di prova e in assenza di ulteriori proroghe dell’entrata in vigore della Deliberazione n. 14/2021, dal 01 Luglio 2022 è operativo il modello di Documento Unico di Trasporto idoneo a sostituire il F.I.R., alle condizioni imposte dalla legge e dalla stessa deliberazione, nei casi di raccolta e trasporto di rifiuti originati da attività di pulizia manutentiva di reti fognarie.