News Ambiente – Colui che mette in contatto il produttore dei rifiuti con il gestore dell’impianto di smaltimento deve qualificarsi come “intermediario senza detenzione”

A parere della difesa, l’attività dell’imputato – consistente nella mera messa in contatto, dietro corrispettivo, di produttori di rifiuti con il gestore dell’impianto di smaltimento, con totale disinteresse per le successive operazioni di gestione del rifiuto – avrebbe dovuto intendersi come di “procacciamento d’affari”; ne conseguiva, da un lato, il ruolo di mediatore del ricorrente, riconosciuto ex lege e per il quale non vi era richiesta alcuna particolare iscrizione, e dall’altro, l’assenza, a Suo carico, di compiti di vigilanza e controllo circa la regolare e legittima gestione del rifiuto.

Di parere avverso la Suprema Corte di Cassazione che, nella pronuncia in commento, ha ritenuto che l’estesa definizione di intermediario – tale considerato, a mente dell’art. 183 comma 1° lett. l) D.lgs. 152/2006 «qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti» – unitamente all’inapplicabilità, nel settore in parola, della disciplina di cui all’art. 1754 c.c. sulla figura del mediatore (ovvero di «colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcune di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza) renda, in ambito ambientale, inesistente qualsivoglia distinzione tra il “procacciatore d’affari” e l’”intermediario”, essendo tutte le possibili forme di mediazione sussumibili in questa seconda categoria.

Sotto altro punto di vista, essendo pacifico che l’attività dell’intermediario sia ricompresa, ex lege, fra quelle di gestione del rifiuto, ne deriva che il relativo operatore dovrà iscriversi all’apposita categoria 8 dell’Albo dei gestori ambientali e dovrà, anch’egli, sorvegliare sulla corretta gestione del rifiuto, potendo, di converso, esserne chiamato a risponderne in forza del principio di responsabilità condivisa di cui agli artt. 178 e 188 D.lgs. 152/2006.

Cass. Pen., Sez. III, 03 Agosto 2022 – Ud. del 01.06.2022 – n. 30582 Pres. L. Ramacci Rel. A. Aceto.