Il caso di specie prende le mosse da un evento mortale realizzatosi a carico di un soggetto investito da un autocompattatore adibito alla raccolta dei rifiuti. In particolare, il guidatore, a causa delle dimensioni del mezzo e della ristrettezza del tratto di strada utilizzabile, intraprendeva una manovra di retromarcia; nell’occasione, però, pur avendo regolarmente azionato i dispositivi rumorosi e luminosi impiantati sul mezzo, il lavoratore colpiva la persona offesa la quale si trovava in una “zona d’ombra” non visibile né per il tramite degli specchetti retrovisori né della telecamera posteriore del veicolo.
Entrambi i giudici di merito avevano dichiarato la penale responsabilità degli imputati ritenendo, per quel che qui interessa, l’evento causalmente connesso alla mancata dotazione del mezzo con dispositivi in grado di garantire una visuale completa in caso di manovra in retromarcia nonché per non aver previsto l’ausilio di un secondo operatore al fine di garantirne l’esecuzione in sicurezza.
Invero, a parere della Suprema Corte di Cassazione, la circostanza che l’autocompattatore fosse stato regolarmente omologato dal Ministero per i trasporti alla Direttiva Macchine, per di più per la guida monoperatore, esonerava l’utilizzatore dal disporre nuove ed ulteriori verifiche, dal momento che quest’ultimo poteva fare legittimo affidamento sulla valutazione di sicurezza del veicolo e del suo uso espressa dall’ente preposto. Ne conseguiva la impossibilità di formulare qualsivoglia addebito a carico degli imputati, non essendovi alcuna conoscenza oggettiva della manchevolezza tecnica dell’automezzo e, pertanto, non potendosi in alcun modo prevedere la pericolosità della manovra di retromarcia.
In conclusione, benché l’incidente si fosse verificato in occasione dello svolgimento di attività lavorativa, esso non era in alcun modo stato commesso con violazione della normativa in materia di salute e sicurezza suoi luoghi di lavoro in quanto il rischio realizzatosi si poneva fuori dall’area di gestione del datore di lavoro (che si era limitato a mettere a disposizione un automezzo regolarmente omologato e a cui non era interdetta la guida in retromarcia), inerendo piuttosto alla circolazione stradale (trattandosi di evento dipeso dalla presenza di più persone nel tratto stradale e cagionato dalla difettosità strutturale di un mezzo regolarmente omologato).
Cass. Pen., Sez. IV, 23 Agosto 2022 – Ud. del 26 Maggio 2022 – n. 31478 Pres. E. Serrau Rel. M. Nardin