L’art. 256 D.lgs. 152/2006 punisce, fuori dai casi sanzionati dall’art. 29quaterdecies, colui che «effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione»; il successivo art. 256bis comma 2°, invece, sancisce che le pene di cui al comma primo, irrogabili a carico di chiunque appicchi fuoco a rifiuti abbandonati o depositati in maniera incontrollata, debbano trovare applicazione anche nel caso in cui l’agente abbia posto in essere le precedenti condotte illecite di abbandono, traffico o gestione di rifiuti «in funzione della successiva combustione illecita [..]».
Con autonomo motivo di censura, la difesa aveva sostenuto che il tenore letterale di questa seconda disposizione giustificasse un assorbimento della condotte antecedenti in quella successiva di combustione di talché, nel caso in esame, la contravvenzione di cui all’art. 256 D.lgs. 152/2006 non avrebbe dovuto essere contestata.
Diversamente, la Seconda Sezione della Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che le due disposizioni sono tra loro perfettamente concorrenti, avendo le stesse oggetto e configurazioni differenti. Inoltre, il comma secondo dell’art. 256bis prevede una punibilità anticipata per colui che ponga in essere le condotte di cui all’art. 256 in funzione della successiva combustione anche qualora la stessa non si sia realizzata e purché si provi l’intenzione di appiccare fuoco ai rifiuti raccolti.
Cass. Pen., Sez. II, 23 Giugno 2022 – Ud. del 19 Maggio 2022 – n. 24302 Pres. G. Rago Rel. A. Mantovano