News Ambiente – Il 04 Novembre 2022 è entrato in vigore il D.M. 152/2022 sulla cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione ovvero degli altri rifiuti inerti di origine minerale

In attuazione del disposto di cui all’art. 184-ter D.lgs. 152/2006, il Regolamento in parola stabilisce i requisiti tecnici che i rifiuti inerti dalle attività di costruzione e demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale, come definiti ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettere a), devono avere non essere più qualificati come rifiuti. In particolare, con decorrenza dal 04 Novembre 2022, le tipologie di rifiuti su richiamate ed espressamente indicate nei punti 1 e 2 della Tabella 1 dell’Allegato 1 [170101 – 170102 – 170103 – 170107 – 170302 – 170508 – 170904 – 010408 – 010410 – 010413 – 101201 – 101206 – 101208 – 101311 – 120117 – 191209] cessano di essere qualificati come rifiuti per divenire “aggregato recuperato” quando, ed esito delle operazioni di trattamento e recupero di cui all’Allegato 1 punto c) del decreto in esame, questo risulti conforme ai requisiti tecnici stabiliti nel medesimo allegato. In tali circostanze, l’aggregato recuperato potrà essere adibito agli scopi di utilizzabilità di cui all’Allegato 2 ovvero a: «a) la realizzazione del corpo dei rilevati di opere in terra dell’ingegneria civile; b) la realizzazione di sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili ed industriali; c) la realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili ed industriali; d) la realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate; e) la realizzazione di strati accessori aventi, a titolo esemplificativo, funzione anticapillare, antigelo, drenante; f) il confezionamento di calcestruzzi e miscele legate con leganti idraulici (quali, a titolo esemplificativo, misti cementati, miscele betonabili)».

In via transitoria, il Ministero ha disposto che:

– i produttori di rifiuti inerti da costruzione e demolizione o di altri rifiuti inerti di origine minerale debbano richiedere, entro e non oltre centottanta giorni dall’entrata in vigore del corpo normativo in esame, l’aggiornamento della comunicazione di cui all’art. 216 D.lgs. 152/2005 – indicando la quantità massima di rifiuto recuperabile – ovvero della Autorizzazione Unica di cui all’art. 208 D.lgs. 152/2006 o della propria Autorizzazione Integrata Ambientale;

– per le procedure semplificate, continuino ad applicarsi i limiti quantitavi, le norme tecniche e i valori limite di emissione di cui al D.M. 05 Febbraio 1998;

– nelle more dell’adeguamento delle suddette comunicazioni e autorizzazioni, i materiali già prodotti alla data di entrata in vigore del regolamento nonché quelli che risultano in esito alle procedure di recupero già autorizzate possono essere utilizzati in conformità ai propri titoli abilitativi.

Decreto del Ministero della Transizione Ecologica n. 152 del 27 Settembre 2022 recante «Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152», pubblicato in Gazzetta Generale – Serie Generale n. 296 del 20 Ottobre 2022.