La comprensione dell’intervento giurisprudenziale in parola richiede, in via preliminare, il richiamo al principio di diritto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione nel medesimo procedimento e a cui il giudice del rinvio era vincolato: l’elemento costitutivo dell’abusività della condotta – richiesto ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 452quaterdecies c.p. – può essere integrato dalla mancata conformità delle autorizzazioni ambientali alle prescrizioni tecniche di cui alle BAT Conclusions, costituendo queste «parametro, di legge o di autorizzazione, di cui è sanzionata la violazione e la cui inosservanza, se incidente sul contenuto, sulle modalità e sugli esiti dell’attività svolta, può determinare la abusività di quest’ultima [..]».
L’ordinanza impugnata, però, aveva ritenuto insussistente il fumus del reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, non potendo, a suo dire, sostenersi l’abusività della condotta della Società amministrata dall’indagato sulla scorta delle seguenti motivazioni:
– in primo luogo, sottolineava il giudice di merito come, nel periodo in contestazione, compreso tra il 2017 e il 2019, l’attività condotta dall’indagato dovesse considerarsi lecita in quanto pienamente in linea con il proprio titolo autorizzativo il quale – sebbene non conforme alle prescrizioni di cui alle BAT Conclusions in materia di discariche di rifiuti pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea nell’Agosto 2018 – era, nelle more dell’adeguamento, legittimo. Si ricordava, infatti, come, ai sensi del disposto di cui all’art. 29octies D.lgs. 152/2006, a seguito dell’approvazione da parte della Commissione Europea di nuove conclusioni sulle BAT, le autorizzazioni integrate ambientali in essere dovessero essere riesaminate e rinnovate entro quattro anni dalla pubblicazione delle summenzionate conclusioni, potendo, nel contempo, il gestore dell’attività proseguire la stessa sulla base del titolo in suo possesso. Nel caso, in esame, quindi, fino all’Agosto 2022, la condotta dell’indagato era pienamente legittima in quanto posta in essere nel rispetto delle prescrizioni di cui alla propria A.I.A.;
– in secondo luogo, sempre nel periodo in contestazione, il titolo autorizzativo in possesso del gestore non poteva dirsi contrario ad alcun altro documento tecnico a carattere normativo e vincolante. Rilevava, infatti, il giudice come a tal fine non potessero essere apprezzate le MTD, comprese quelle recepite in precedenza da decreti ministeriali o ispirate a documenti BREF europei, trattandosi, a parere del Tribunale, di meri « «[..]“utili riferimenti tecnici”» come tali privi «di portata “autoapplicativa”» e perciò inidonei a a «far valutare abusiva l’attività del gestore che comunque si muovesse entro il perimetro dell’AIA» anche ove questa
autorizzazione non fosse conforme a tali riferimenti tecnici».
Di avviso contrario il Procuratore della Repubblica ricorrente a parere del quale, pur in assenza di BAT Conclusions regolamente emanate, il contenuto dell’Autorizzazione Integrata Ambientale non potesse prescindere dall’osservanza delle prescizioni tecniche dettate dai documenti BREF. A sostegno di tale contestazione, in particolare, si richiamava la disposizione di cui all’art. 29bis D.lgs. 152/2006 la quale, nel suo comma primo seconda parte, espressamente prevede che: «Nelle more della emanazione delle conclusioni sulle BAT l’autorita’ competente utilizza quale riferimento per stabilire le condizioni dell’autorizzazione le pertinenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, tratte dai documenti pubblicati dalla Commissione europea in attuazione dell’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 96/61/CE o dell’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2008/01/CE». Di talché, a parere del ricorrente – sebbene in materia di discariche, al momento dei fatti, non fossero ancora in vigore né le BAT Conclusions sui rifiuti dell’Agosto 2018 né il BREF sugli impianti di trattamento rifiuti JRC113018, anch’esso del 2018 – il provvedimento autorizzativo in possesso del gestore indagato era comunque da considersi contrario alle disposizioni tecniche di cui al BREF Europeo «Waste Treatments Industries – August 2006» e, conseguentemente, alla luce del principio di diritto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione, la condotta di quest’ultimo abusiva.
La Quarta Sezione della Suprema Corte di Cassazione ha accolto, sul punto, il ricorso avanzato dal Procuratore della Repubblica concordando sulla circostanza per cui il tenore dell’art. 29bis D.lgs. 152/2006 non lasci spazio di dubbio circa il fatto che «le migliori tecniche disponibili, idonee a definire il parametro autorizzativo la cui inosservanza è sanzionata dall’ art. 452 quaterdecies cod. pen., non siano solo le BAT Conclusions, ma anche i BREF sulla base dei quali le BAT vengono elaborate che la Commissione europea deve raccogliere e pubblicare ai sensi dell’art. 16, paragrafo 2, della Direttiva 96/61/CE»
Cass. Pen., Sez. IV, 18 Ottobre 2022 – Ud. del 27.09.2022 – n. 39150 Pres. D. Ferranti Rel. L. Vignale