News Ambiente – Deposito temporaneo e trasporto rifiuti da esumazione ed estumazione: il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica risponde all’interpello del Comune di Arezzo n. 66369 del 26 Maggio 2022

Stante la presenza sul territorio di innumerevoli cimiteri di dimensione talmente ridotta da rendere impossibile l’individuazione, al proprio interno, di un’area da dedicare al deposito temporaneo dei rifiuti a norma dell’art. 12 DPR 254/2003 – il Comune di Arezzo ha rivolto interpello al Mininstero dell’Ambiente richiedendo: a) se fosse possibile per il gestore del servizio di raccolta dei rifiuti trasportare gli stessi, non accompagnati da formulario, presso il cimitero centrale ove «effettuare raggruppamento e deposito temporaneo di rifiuti su container scarrabili» e se questa modalità di deposito temporaneo potesse considerarsi corretta; b) in subordine, di poter predisporre la succitata area destinata al conferimento dei rifiuti da esumazione ed estumazione presso il centro di raccolta comunale, istituito a norma del DM 08 Aprile 2008, ivi i rifiuti entrando, a seguito di sanificazione, con codice cer 20.03.99 e 20.01.40.

In premessa, il M.A.S.E. ha ricordato come la disciplina della gestione dei rifiuti provenienti da attività di esumazione ed estumazione – rientranti tra i rifiuti urbani ai sensi dell’art. 183 comma 1, lett. b-ter) n. 6 D.lgs. 152/2006 – sia dettata dall’art. 12 DPR 254/2003, trattandosi di normativa speciale rispetto a quella di cui al D.lgs. 152/2006.

Tale disposizione, in particolare, consente il deposito, con le modalità e le condizioni ivi dettate, all’interno di una circoscritta area cimiteriale, dei rifiuti in questione allo scopo di razionalizzarne la raccolta e il trasporto, salvaguardando tanto la matrice ambientale quanto adeguati standards di tutela igienico sanitaria. Trattasi, in altri termini, di un deposito temporaneo prima della raccolta che, ai sensi dell’art. 185bis D.lgs. 152/2006, deve essere effettuato presso il luogo di produzione dei rifiuti ovvero ove viene svolta l’attivtà che ne ha dato origine. Questo, quindi, deve essere istituto necessariamente presso i singoli cimiteri locali, senza possibilità di individuare dei regimi derogatori.

Da qui i rifiuti potranno essere trasportati ad opera del gestore del servizio cimiteriale – a cui il Comune ha affidato il relativo servizio – purché lo stesso risulti essere iscritto all’Albo dei Gestori Ambientali nella Categoria 1, sottocategoria D4 e senza formulario come previsto dall’art. 193 comma 7 D.lgs. 152/2006.

In ultimo, con riguardo alla possibilità di conferire presso il centro di raccolta comunale i rifiuti in questione identificati con codici cer 20.01.40 e 20.03.99, il Ministero ha ritenuto di fornire risposta negativa in quanto nell’elenco di cui al punto 4.2 dell’allegato 1 al DM 08 aprile 2008, in corrispondenza dei codici richiamati, si fa riferimento a rifiuti diversi da quelli derivanti da esumazione ed estumulazione con conseguente impossibilità di conferire tale specifica tipologia.

Appare essenziale rilevare come, in chiusura, il Ministero chairisca che: «Le considerazioni sopra riportate, rese nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui all’articolo 3-septies  del  decreto  legislativo  152/2006,  sono  da  ritenersi  pertinenti  e  valide  in  relazione  al  quesito formulato,  con  esclusione  di  qualsiasi  riferimento  a  specifiche  procedure  o  procedimenti,  anche  a carattere giurisdizionale, eventualmente in corso o in fase di evoluzione, per i quali occorrerà considerare tutti gli elementi pertinenti al caso di specie, allo stato, non a conoscenza e non rientranti nella sfera di competenza di questa Amministrazione».

Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Economia Circolare “Riscontro interpello ex art. 3-septies del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativo alla gestione di rifiuti da esumazione e estumulazione” n. 151820 del 02 Dicembre 2022.