Stante la presenza sul territorio di innumerevoli cimiteri di dimensione talmente ridotta da rendere impossibile l’individuazione, al proprio interno, di un’area da dedicare al deposito temporaneo dei rifiuti a norma dell’art. 12 DPR 254/2003 – il Comune di Arezzo ha rivolto interpello al Mininstero dell’Ambiente richiedendo: a) se fosse possibile per il gestore del servizio di raccolta dei rifiuti trasportare gli stessi, non accompagnati da formulario, presso il cimitero centrale ove «effettuare raggruppamento e deposito temporaneo di rifiuti su container scarrabili» e se questa modalità di deposito temporaneo potesse considerarsi corretta; b) in subordine, di poter predisporre la succitata area destinata al conferimento dei rifiuti da esumazione ed estumazione presso il centro di raccolta comunale, istituito a norma del DM 08 Aprile 2008, ivi i rifiuti entrando, a seguito di sanificazione, con codice cer 20.03.99 e 20.01.40.
In premessa, il M.A.S.E. ha ricordato come la disciplina della gestione dei rifiuti provenienti da attività di esumazione ed estumazione – rientranti tra i rifiuti urbani ai sensi dell’art. 183 comma 1, lett. b-ter) n. 6 D.lgs. 152/2006 – sia dettata dall’art. 12 DPR 254/2003, trattandosi di normativa speciale rispetto a quella di cui al D.lgs. 152/2006.
Tale disposizione, in particolare, consente il deposito, con le modalità e le condizioni ivi dettate, all’interno di una circoscritta area cimiteriale, dei rifiuti in questione allo scopo di razionalizzarne la raccolta e il trasporto, salvaguardando tanto la matrice ambientale quanto adeguati standards di tutela igienico sanitaria. Trattasi, in altri termini, di un deposito temporaneo prima della raccolta che, ai sensi dell’art. 185bis D.lgs. 152/2006, deve essere effettuato presso il luogo di produzione dei rifiuti ovvero ove viene svolta l’attivtà che ne ha dato origine. Questo, quindi, deve essere istituto necessariamente presso i singoli cimiteri locali, senza possibilità di individuare dei regimi derogatori.
Da qui i rifiuti potranno essere trasportati ad opera del gestore del servizio cimiteriale – a cui il Comune ha affidato il relativo servizio – purché lo stesso risulti essere iscritto all’Albo dei Gestori Ambientali nella Categoria 1, sottocategoria D4 e senza formulario come previsto dall’art. 193 comma 7 D.lgs. 152/2006.
In ultimo, con riguardo alla possibilità di conferire presso il centro di raccolta comunale i rifiuti in questione identificati con codici cer 20.01.40 e 20.03.99, il Ministero ha ritenuto di fornire risposta negativa in quanto nell’elenco di cui al punto 4.2 dell’allegato 1 al DM 08 aprile 2008, in corrispondenza dei codici richiamati, si fa riferimento a rifiuti diversi da quelli derivanti da esumazione ed estumulazione con conseguente impossibilità di conferire tale specifica tipologia.
Appare essenziale rilevare come, in chiusura, il Ministero chairisca che: «Le considerazioni sopra riportate, rese nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui all’articolo 3-septies del decreto legislativo 152/2006, sono da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, con esclusione di qualsiasi riferimento a specifiche procedure o procedimenti, anche a carattere giurisdizionale, eventualmente in corso o in fase di evoluzione, per i quali occorrerà considerare tutti gli elementi pertinenti al caso di specie, allo stato, non a conoscenza e non rientranti nella sfera di competenza di questa Amministrazione».
Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Economia Circolare “Riscontro interpello ex art. 3-septies del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativo alla gestione di rifiuti da esumazione e estumulazione” n. 151820 del 02 Dicembre 2022.