News Ambiente – Sulla possibilità di assimilare i “Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca correlate” identificati con CER 180104 ai rifiuti urbani: il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica risponde all’interpello del Comune di Sant’Elia Fiumerapido

Con interpello identificato al Prot. MiTE in entrata n. 87558 del 13.07.2022, il Comune di Sant’Elisa Fiumerapido ha richiesto al Ministero competente chiarimenti in ordine alle modalità di gestione dei rifiuti di cui all’Allegato D del D.lgs. 152/2006 “Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca correlate” identificati con CER 180104 ed, in particolare, circa la loro assimilabilità ai rifiuti urbani con conseguente possibilità di conferimento degli stessi al servizio comunale di raccolta e smaltimento.

Rappresenta, infatti, l’interpellante come risposta negativa al quesito posto possa trarsi dalla lettura del novellato art. 183 comma 1 lett. b-ter) n. 2) D.lgs. 152/2006 ove, definitivamente eliminando la categoria dei rifiuti assimilati agli urbani, si è previsto che possano essere considerati rifiuti urbani anche «i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell’allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies»; il citato allegato L-quater, però, non contempla alcun rifiuto con codice 18 dovendo, in conclusione, in forza del combinato disposto di cui all’art. 183 e 184 TUA, qualificare i rifiuti in parola come rifiuti speciali. D’altro canto, però, risulta tuttora vigente il DPR 254/2003 “Regolamento recante disciplina della
gestione dei rifiuti sanitari a norma dell’articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179”
il quale, con precipuo riguardo a «i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine” statuisce la loro assimilazione ai rifiuti urbani.

Con proprio provvedimento individuato al Prot. MiTE in uscita 12695 del 30.01.2023, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – pur confermando come i rifiuti identificati con cer 180104 non siano ricompresi nell’elenco di cui all’Allegato L-quater D.lgs. 152/2006 – ha, però, chiarito come, in virtù di quanto previsto dall’art. 227 del medesimo Decreto, la disciplina di cui al DPR 254/2003, in quanto speciale, prevalga su quella di cui al Testo Unico Ambientale con conseguente assimilazione dei rifiuti ivi previsti a quelli urbani, indipendentemente dalla modifica normativa introdotta con D.lgs. 116/2020.

Ne consegue, con riguardo al quesito posto, l’immediata applicabilità del DPR 254/2003 – senza necessità di alcun ulteriore provvedimento da parte dell’Ente locale il quale deve solo «organizzare il servizio di gestione e raccolta dei rifiuti urbani prevendendo anche il servizio alle utenze non domestiche che producono i suddetti rifiuti e ne fanno richiesta». A norma dell’art. 198 comma 2bis e 238 comma 10 D.lgs. 152/2006, infatti, queste ultime potranno liberamente decidere di servirsi del gestore del servizio pubblico ovvero di fare ricorso al mercato, in tal caso previamente avviando i rifiuti al recupero e dimostrando tale attività mediante apposita attestazione rilasciata dal soggetto che ne effettua il recupero.

Conclude il Ministero affermando come: «Nel caso di specie i rifiuti classificati con codice EER 18.01.04. e qualificati “assimilati agli urbani” ai sensi del DPR 254/2003, possono essere conferiti al servizio pubblico di raccolta come rifiuto
indifferenziato, codice EER 20.03.01, fatti salvi quei rifiuti per i quali gli Enti locali abbiano attivato autonomamente una raccolta dedicata, come ad esempio accade per i rifiuti derivanti dagli assorbenti igienici, pannolini pediatrici e pannoloni, che potrebbero essere conferiti ad impianti di recupero autorizzati ai sensi del D.M. 15 maggio 2019, n. 62 ( Regolamento End of Waste), ovvero ad eventuali impianti autorizzati caso per caso dalle Regioni/Province autonome».

Il Ministero, poi, in conclusione, ha affermato che: «Le considerazioni sopra riportate sono da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, con esclusione di qualsiasi riferimento a specifiche procedure o  procedimenti eventualmente in corso, per i quali occorrerà considerare tutti gli elementi relativi al caso di specie, allo stato, non a conoscenza e non rientranti nella sfera di competenza di questa Amministrazione».

Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Economia Circolare «Istanza di interpello in materia ambientale – gestione dei rifiuti di cui all’allegato D, del D.lgs. 152/06 appartenenti al capitolo 18 “Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico)» Prot. MiTE in uscita 12695 del 30 Gennaio 2023.