Con interpello identificato al Prot. MiTE in ingresso n. 135545 del 02.11.2022, Confindustria – nell’interesse di diverse imprese a sé aderenti – ha domandato al Ministero conferma circa la possibilità per i Consorzi di imprese – recentemente istituiti su base volontaria al fine di organizzare e finanziare attività di raccolta e avviamento al recupero di rifiuti tessili, in attuazione del principio della responsabilità estesa del produttore (EPR) – nelle more dell’entrata in vigore dell’obbligatorietà di suddetto sistema EPR, di avviare iniziative di raccolta differenziata dei rifiuti tessili e moda a fine vita ai sensi dell’art. 185bis D.lgs. 152/2006; disposizione questa che consente ai distributori la possibilità di effettuare la raccolta e il deposito temporaneo dei rifiuti presso i loro punti vendita, a condizione che i rifiuti siano «soggetti a responsabilità estesa del produttore, anche di tipo volontario».
Inoltre, in caso di risposta affermativa, chiede il Consorzio che il Ministero voglia indicare le condizioni per svolgere tali attività in conformità alla legge.
Con provvedimento Prot. MiTE in uscita n. 17650 del 07.02.2023, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha negato tale possibilità chiarendo come la locuzione «anche di tipo volontario» prevista dall’art. 185bis D.lgs. 152/2006 vada intesa nel senso di riconoscere la possibilità di effettuare un deposito temporaneo prima della raccolta presso le proprie sedi solo in capo a quei soggetti che, pur in presenza di un regime già istituito per quella data filiera di riferimento, siano in attesa di ottenere l’apposito provvedimento di riconoscimento. Pertanto, conclude il Ministero: «le campagne di raccolta differenziata di prodotti tessili e moda a fine vita, anche avvalendosi della disciplina stabilita dall’art. 185-bis del D.Lgs. n. 152/2006, potranno essere intraprese da parte dei consorzi costituiti su base volontaria, solo a partire dall’entrata in vigore del decreto che istituirà la responsabilità estesa del produttore nel settore del tessile».
Precisa, in ogni caso, il Ministero che: «Le considerazioni sopra riportate sono da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, con esclusione di qualsiasi riferimento a specifiche procedure o procedimenti, anche a carattere giurisdizionale, eventualmente in corso o in fase di evoluzione, per i quali occorrerà considerare tutti gli elementi pertinenti al caso di specie, allo stato, non a conoscenza e non rientranti nella sfera di competenza di questa Amministrazione».