News Sicurezza – “Ogni” datore di lavoro, pur se subappaltatore, ha l’obbligo di adottare misure di prevenzione e protezione contro “tutti” i rischi lavorativi, anche quando dovuti ad interferenza e anche se l’organizzazione dei luoghi di lavoro sia sottoposta ai poteri direttivi di altri

Per quanto qui di interesse, la sentenza in parola prende le mosse da una pronuncia di condanna emessa nei confronti di un soggetto ritenuto responsabile, in qualità di legale rappresentante dell’impresa deputata alla gestione di un magazzino, di aver omesso di proteggere le aree di lavoro e di passaggio dal rischio di caduta di materiali dall’alto.

A parere della difesa ricorrente, il giudice di primo grado aveva errato nel ritenere integrato il reato di cui all’art. 68 comma 1° lett. b) D.lgs. 81/2008 in riferimento agli artt. 63 comma 1°, 64 comma 1° lett. a) e punto 1.8.1 dell’Allegato IV del citato Decreto in quanto il rischio concretizzatosi aveva natura interferenziale e, in quanto tale, di competenza del committente, l’unico avente la disponibilità giuridica dei luoghi di lavoro nei quali impartiva le direttive in materia di salute e sicurezza suoi luoghi di lavoro.

Dapprima richiamando le specifiche disposizioni e l’orientamento giurisprudenziale maturato sul punto, la Suprema Corte di Cassazione è giunta a ribadire, anche in considerazione degli artt. 17 e 28 D.lgs. 81/2008 i quali impongono ad ogni datore di lavoro l’onere di effettuare la valutazione dei rischi lavorativi e di adottare le misure di prevenzione e protezione idonee ad evitare suddetti rischi, come «ogni datore di lavoro, pur se subappaltatore, ha l’obbligo di osservare le disposizioni sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e, quindi, deve adottare idonee misure di prevenzione e protezione contro “tutti” i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, anche quando questi siano dovuti alle “interferenze” con l’attività di altre imprese, ed anche quando l’organizzazione del luogo di lavoro resta sottoposta ai poteri direttivi dell’appaltatore o del committente».

D’altro canto, prosegue la Corte, non vale a negare tale assunto il disposto di cui all’art. 26 il quale, se da un lato pone esclusivamente a carico del datore di lavoro committente l’elaborazione del documento di valutazione del rischio interferenziale, dall’altro statuisce obblighi di cooperazione e attuazione delle idonee misure di prevenzione in capo a tutti i datori di lavoro coinvolti. Ne deriva «sulla base della disciplina desumibile dall’art. 26 d.lgs. n. 81 del 2008 e dell’intero sistema del testo normativo» come «il datore di lavoro non committente, pur non avendo l’onere di redigere il documento di valutazione dei rischi da interferenza, ha però il dovere di coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dei rischi, anche quando dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva. E questa soluzione appare coerente con l’obiettivo di incrementare la tutela contro i rischi cui sono esposti i lavoratori. La redazione di un unico documento di valutazione dei rischi da interferenza, infatti, risulta prevista in funzione di assicurare una valutazione unitaria e globale di questi, al fine di una più efficace tutela contro i fattori di pericolo, e non certo per esonerare i datori di lavoro diversi dal committente dagli obblighi di protezione e prevenzione».

Parimenti, il principio statuito dalla Corte non pare sconfessato neppure dalla circostanza per cui il luogo di lavoro fosse nella disponibilità giuridica o sottoposto ai poteri direttivi di altri. La nozione di “luogo di lavoro”, infatti, è, per costante orientamento giurisprudenziale, a tal punto estesa da comprendere anche «i luoghi esterni all’azienda o comunque non sottoposti alla disponibilità giuridica del datore di lavoro», quand’anche costituiti da «una strada pubblica ed aperta al pubblico transito, esterna al cantiere», «purché in essi il lavoratore debba o possa recarsi per eseguire incombenze di qualsiasi natura in relazione alla propria attività».

Cass. Pen., Sez. III, 13 Febbraio 2023 – Ud. del 11.01.2023 – n. 5907 Pres. G. Andreazza Rel. C. Cerroni.