News Sicurezza – Il provvedimento di sospensione del lavoratore irregolare è immediatamente esecutivo

La questione fattuale sottesa alla presente pronuncia può così essere riassunta: a seguito di un controllo ispettivo, si accertava, presso i luoghi dell’impresa, la presenza di una lavoratrice priva dei documenti necessari a comprovare la regolarità della sua posizione. Ne seguiva l’emanazione da parte dell’Ispettorato del Lavoro di un provvedimento di sospensione a norma dell’art. 14 D.lgs. 81/2008 il quale si tentava di notificare, dapprima, mediante consegna a mani del legale rappresentante e, successivamente, stante il rinvenimento dei locali chiusi per ordine del Questore, a mezzo posta raccomandata. Nonostante il perfezionamento del procedimento notificatorio – per compiuta giacenza – ad un seguente nuovo controllo degli organi preposti, la lavoratrice risultava ancora presente sui luoghi con conseguente contestazione della relativa violazione e condanna in sede di primo grado.

Proponeva, però, ricorso per cassazione la difesa lamentando l’inapplicabilità del principio di diritto statuito nella pronuncia n. 30176 del 2017 in virtù del quale «in tema di contravvenzioni antinfortunistiche, la notifica del verbale di prescrizioni al datore di lavoro, redatto dall’organo di vigilanza ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, può avvenire anche a mezzo del servizio postale e, qualora la raccomandata non venga consegnata per l’assenza del destinatario e di altra persona abilitata a riceverla, si perfeziona per compiuta giacenza». A parere della difesa, tale statuizione non poteva dirsi valevole per il provvedimento di sospensione di cui all’art. 14 D.lgs. 81/2008, la cui non immediata esecutorietà è confermata anche dall’omessa indicazione, nel testo della legge, di questa sua peculiare caratteristica. In pendenza dei termini per proporre impugnazione avverso il provvedimento in parola, pertanto, lo stesso non poteva ritenersi efficace.

Di avviso contrario la Suprema Corte di Cassazione che, citando l’art. 14 D.lgs. 81/2008, ha espressamente chiarito come: «Il dato letterale non si presta ad equivoci circa la immediata esecutorietà del provvedimento di sospensione; non avrebbero altrimenti senso le disposizioni di cui ai comma 9 e 11-bis dell’art. 14, che sanzionano con la perdita di efficacia del provvedimento adottato l’omessa pronuncia sul ricorso amministrativo nel termine di 15 giorni dalla sua proposizione (comma 9) e stabiliscono lo slittamento dell’efficacia del provvedimento nelle ipotesi ivi contemplate (comma

11-bis, nessuna delle quali qui invocata)».

D’altro canto, nella stessa direzione conducono anche i principi in materia di esecutorietà degli atti amministrativi dettati dagli artt. 21bis, 21ter e 21quater L. 241/1990 in forza dei quali l’«efficacia dei provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati è subordinata alla loro comunicazione o notificazione». Senza dubbio il provvedimento di sospensione di cui all’art. 14 D.lgs. 81/2008 è idoneo ad incidere sulla sfera giuridica del privato e ha natura sanzionatoria con conseguente sua efficacia a seguito dell’avvenuta sua notificazione.

Cass. Pen., Sez. III, 16 Ottobre 2023 – Ud. del 09.06.2023 – n. 41873 Pres. V. Di Nicola Rel. A. Aceto.