Occorre, in premessa, ricordare come, con D.L. 02 Marzo 2024 n. 19, il legislatore abbia dettato “ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), intervenendo – fra le altre – anche in talune materie di competenza dell’Ispettorato del Lavoro.
Proprio per questo motivo, pur rinviando a successivi chiarimenti in sede di conversione del Decreto Legge citato, l’Ispettorato ha ritenuto opportuno emanare una propria nota – identificata al Proc. in uscita n. 159 del 13 Marzo 2024 – ove sono indicate le novità di maggior rilievo.
Sinteticamente, quest’ultime possono così essere individuate:
- DURC e regolarità contributiva: il D.L. 198/2024 ha modificato l’art. 1175 comma 1° della L. 296/2006, subordinando il riconoscimento dei benefici normativi e contributivi all’assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, comprese quelle inerenti alla tutela delle condizioni di lavoro e alla salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro; ha, inoltre, inserito l’art. 1175bis prevedendo la possibilità di accedere ai benefici in caso di successiva regolarizzazione degli obblighi e violazioni anzidette, con la precisazione che in caso di violazioni amministrative che non ammettano regolarizzazione, il recupero dei benefici erogati non potrà essere superiore al doppio dell’importo della sanzione irrogata;
- Appalto e distacco: il D.L. 198/2024 ha introdotto il comma 1 bis dell’art. 29 D.lgs. 276/2006, riconoscendo al personale impiegato nell’esecuzione di contratti di appalto o subappalto «un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale maggiormente applicato nel settore e per la zona in cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto»; ha, inoltre, modificato il comma 2° del citato articolo, estendendo l’istituto della responsabilità solidale retributiva e contributiva anche alle ipotesi di illiceità dei contratti di somministrazione, appalto e distacco;
- Sanzioni per lavoro irregolare: l’importo della sanzione irrogabile a norma del combinato disposto di cui agli artt. 1 comma 445 della L. 145/2018 e 3 del D.L. 12/2002 è stato elevato dal 20% al 30%;
- Sanzioni per appalto o somministrazione illecite: si attribuisce nuovamente rilevanza penale alle fattispecie, dapprima ricondotte a meri illeciti amministrativi, di cui all’art. 18 D.lgs. 276/2006, con previsione di un impianto sanzionatorio fondato sulle pene alternative dell’arresto e dell’ammenda e di una circostanza aggravante dell’essere la somministrazione stata posta in essere al precipuo scopo «di eludere le norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore»;
- Sanzioni per imprese agricole e attività stagionali: ai fini dell’automatica trasformazione dei contratti di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato in indeterminato, si prevede ora il superamento del limite di 45 giornate lavorative annue; inoltre, per ogni violazione, salva l’ipotesi in cui la stessa si riferisca all’impiego di soggetti di cui all’art. 1 comma 344 L. 197/2022 (disoccupati, percettori di Naspi, pensionati, giovani, detenuti, ecc..) ovvero derivi da informazioni incomplete o non veritiere contenute nell’autocertificazione resa dal lavoratore, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 ad € 2.500; infine, si conferma la inapplicabilità dell’istituto della diffida di cui all’art. 13 D.lgs. 124/2004;
- Liste di conformità: sono istituite delle liste di conformità all’interno delle quali vengono iscritte quelle imprese che, all’esito degli accertamenti in materia di lavoro, legislazione sociale e tutela della salute e sicurezza suoi luoghi di lavoro, non risultino aver commesso violazioni o irregolarità. Alle stesse verrà rilasciato un apposito attestato e non saranno soggette ad altre verifiche per i dodici mesi successivi all’iscrizione, fatte salve le verifiche effettuate a norma del D.lgs. 81/2008, quelle su richiesta ovvero imposte dalla Procura della Repubblica. In caso di successiva emersione di elementi di prova in ordine a violazioni o irregolarità, l’INL provvederà alla cancellazione dell’impresa dalla lista;
- Verifica di congruità: il responsabile del progetto (negli appalti pubblici in edilizia) e il committente (negli appalti privati in edilizia) sono tenuti a verificare «la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva»; la mancata effettuazione di suddetta verifica importa l’irrogazione di sanzioni – da accertarsi su istanza degli organi di vigilanza sociale – in caso di appalti pubblici superiori agli € 150.000,00 e privati superiori ad € 500.000,00;
- Incentivi lavoro domestico: è riconosciuto, in favore dei datori di lavoro con valore ISEE per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria non superiore agli € 6.000,00, un esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali ed assicurativi, per un periodo massimo di 24 mesi e con tetto massimo di € 3.000,00 annui, in caso di «assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico con mansioni di assistente a soggetti anziani, con una età anagrafica di almeno ottanta anni, già titolari dell’indennità di accompagnamento». Sono escluse le ipotesi in cui il datore di lavoro o il lavoratore abbiano cessato un altro contratto di egual specie da meno di sei mesi ovvero quando il lavoratore sia parente o affine del datore, salve le ipotesi di mansioni ai sensi dell’art. 1 comma 3°, nn. 1-45 D.P.R. 0403/1971 (assistenza invalidi, mutilati, ciechi, ecc..);
- Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti: in sostituzione dell’art. 274 D.lgs. 81/2008, a decorrere dal 01/11/2024, è previsto l’istituto della “patente a crediti” per le imprese e i lavoratori autonomi che operino, al momento del suo rilascio, in cantieri temporanei o mobili ai sensi dell’art. 89 D.lgs. 81/2008. Originariamente la patente è rilasciata con un punteggio iniziale di 30 punti; la stessa potrà subire decurtazioni variabili a seconda della violazione commessa e, in caso di punti residui inferiori a 15, il titolare della patente non potrà proseguire l’attività, pena l’irrogazione di sanzioni amministrative;
- Sanzioni civili per omissione/evasione contributiva: sono state modificate le sanzioni previste dall’art. 116 comma 8° L. 388/2000 ed è stato introdotto un meccanismo di interlocuazione tra INPS e contribuente ove alla prima è imposto l’onere di introdurre «nuove e più avanzate forme di comunicazione» con il contribuente, al fine di «semplificare gli adempimenti, stimolare l’assolvimento degli obblighi contributivi e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili». In particolare, l’Istituto dovrà indicare al contribuente o al suo intermediario «gli elementi e le informazioni in suo possesso riferibili allo stesso contribuente relativi ai rapporti di lavoro, agli imponibili e agli elementi rilevanti ai fini della determinazione degli obblighi contributivi» mentre il contribuente potrà segnalare alla prima «eventuali fatti, elementi e circostanze da quest’ultimo non conosciuti». Per ogni eventuale inadempimento contributivo emerso sono, poi, previste specifiche sanzini o percorsi di regolarizzazione;
- Implementazione degli organi ispettivi, efficientamento dell’INL ed incentivazioni del persona ispettivo;
- Ripristino ruoli ispettivi INPS e INAIL: sono state abrogate alcune disposizioni del D.lgs. 149/2015, conseguentemente ripristinando i poteri ispettivi di INPS ed INAIL ma lasciando inalterati il ruolo e le competenze dell’Ispettorato per la programmazione e coordinamento dell’attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale.
Ispettorato del Lavoro – Direzione centrale coordinamento giuridico, nota n. 159 del 13 Marzo 2024 avente ad oggetto «decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”»